Statuto A.A.S.P.U.C.

Art. 1

È costituita in Milano l’Associazione di Assistenza e Solidarietà fra il Personale dell’Università Cattolica

(A.A.S.P.U.C.). L’Associazione non ha fine di lucro e si propone la realizzazione di ogni forma di attività idonea a sviluppare e rafforzare lo spirito di solidarietà e fraternità tra il personale. L’Associazione ha sede a Milano in Largo A. Gemelli 1.

Art. 2

Fa parte dell’Associazione tutto il personale tecnico ed amministrativo delle sedi padane che abbia chiesto di esservi iscritto. Il lavoratore in quiescenza, che durante il periodo di servizio fece parte dell’Associazione, continua a farne parte di diritto e ad usufruire, a tutti gli effetti, dei benefici di cui al successivo art. 5.

Art. 3

All’atto dell’assunzione in Università Cattolica, presa conoscenza delle norme che regolano l’appartenenza all’Associazione, il lavoratore che lo richieda, viene iscritto all’Associazione e riceve copia dello Statuto e del Regolamento. L’adesione all’Associazione decorre dal mese successivo a quello in cui si è sottoscritta la richiesta di iscrizione. I soci possono beneficiare degli interventi solo dopo sei mesi di iscrizione all’Associazione, salvo quanto previsto specificatamente dal Regolamento per i singoli interventi e casi particolari deliberati dal Consiglio. Il socio può recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta, con decorrenza dal mese successivo.

Art. 4

La qualifica di iscritto viene meno per effetto:

  1. della risoluzione del rapporto di lavoro con l’Università Cattolica senza diritto a trattamento pensionistico immediato;
  2. di rinuncia da parte del socio;
  3. di gravi irregolarità nei confronti dell’Associazione sulla base di insindacabile delibera del Consiglio Centrale, assunta con maggioranza qualificata di almeno 9 membri.

Art. 5

L’Associazione ha lo scopo di:

  • erogare aiuti finanziari al personale ad essa aderente, in quiescenza od anche dimesso per causa di malattia, che si trovi in condizioni di particolare bisogno;
  • sviluppare iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative nell’ambito dell’attività post-lavorativa a favore dei propri iscritti e dei loro familiari;
  • sollecitare lo svolgimento della vita associativa favorendo lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra il personale.

L’erogazione degli aiuti finanziari disciplinata dal Regolamento allegato al presente Statuto.

Art. 6

L’Associazione provvede al conseguimento delle proprie finalità con i seguenti mezzi:

  • fondi stanziati dall’Università Cattolica;
  • quote versate mensilmente dal personale aderente all’Associazione, nella misura dello 0,50% sullo stipendio lordo, escluse le retribuzioni per lavoro straordinario, la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
  • eventuali elargizioni di benefattori;
  • eventuali interessi maturati;
  • eventuali altri proventi di qualsivoglia natura.

Art. 7

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Centrale;
  • il Collegio dei Sindaci;
  • il Presidente.

Art. 8

L’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno entro il 31

maggio per l’approvazione del rendiconto generale relativo alla gestione dell’anno precedente. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Presidente, può essere richiesta dal 50% dei componenti il

Consiglio Centrale o da 1/5 dei Soci dell’Associazione.

Art. 9

Al termine del mandato triennale il Presidente convoca l’Assemblea per l’approvazione della Relazione

sull’attività svolta nel triennio e del corrispondente Rendiconto generale nonché per l’elezione del nuovo

Consiglio Centrale, e del Collegio dei Sindaci, secondo le norme contenute ne “Regolamento elezioni”.

Art. 10

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Centrale che è composto da:

  • i membri del Consiglio eletti per la sede di Milano in numero di 12;
  • il rappresentante del personale in pensione e l’Assistente spirituale (quest’ultimo a titolo consultivo) quali membri di diritto;
  • un delegato per ciascuna sede decentrata designato dai consiglieri delle sedi stesse, al quale vengono attribuite funzioni di vicepresidente dell’Associazione per le esigenze relative alle sedi staccate.

I membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio resta in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’insediamento del nuovo Consiglio. Il venir meno della qualifica di iscritto, a qualsiasi titolo, comporta la contestuale decadenza dalla carica di Consigliere. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri subentra il primo dei non eletti; questi Consiglieri scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora un Consigliere in carica cessi il rapporto di lavoro per andare in pensione, su sua richiesta, può rimanere in carica fino al termine del triennio. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Sindaco.

Art. 11

I membri del Consiglio per la sede di Milano sono eletti con votazione segreta in numero pari a 12. Essi eleggono tra loro il Presidente dell’Associazione ed un Vice-Presidente; il Presidente nomina un Segretario e due Cassieri (Cassa Assistenza e Cassa Prestiti). Il rappresentante del personale in pensione è eletto a votazione segreta dal personale stesso.

Art. 12

I consiglieri delle sedi staccate sono eletti con votazione segreta nella proporzione stabilita dai singoli regolamenti elettorali. Essi eleggono tra loro un delegato con il compito di rappresentarli, a tutti gli effetti, all’interno del Consiglio Centrale con piene facoltà decisionali per quanto concerne le specifiche esigenze delle sedi stesse.

Art. 13

Per la validità delle riunioni del Consiglio Centrale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Centrale spettano tutti i poteri per l’ordinaria e per la straordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 14

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica; in questo caso subentra il primo dei non eletti.

Art. 15

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Al termine di ogni anno, entro il 31 marzo, il Consiglio di ciascuna sede predispone il proprio conto consuntivo che viene subito inviato al Consiglio Centrale per l’approvazione. Il Consiglio Centrale invia agli iscritti, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, la bozza dell’annuale rendiconto generale della gestione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci è composto da due membri effettivi e da un membro supplente eletti dai soci secondo le norme contenute nel “Regolamento elezioni”. I Sindaci rimangono in carica tre anni, e comunque sino all’insediamento del nuovo Collegio, e sono rieleggibili. Il venir meno della qualifica di iscritto, a qualsiasi titolo, comporta la contestuale decadenza dalla carica di Sindaco. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Sindaci effettivi subentra il membro supplente; questi Sindaci scadono insieme con quelli in carica all’atto della nomina. Qualora un Sindaco in carica cessi il rapporto di lavoro con l’U.C. per andare direttamente in pensione, su sua richiesta, può rimanere in carica fino al termine del triennio. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 17

I compiti dei Sindaci sono:

  • controllare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
  • preparare la relazione sul rendiconto annuale della gestione e su quello generale nonché sulla regolarità della gestione da leggere all’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione degli stessi.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 18

I consiglieri ed i sindaci dell’Associazione svolgono la loro opera gratuitamente, è solo dovuto loro il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.

Art. 19

In caso di scioglimento dell’Associazione, deciso dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti, l’eventuale patrimonio netto residuo sarà devoluto all’Università Cattolica del Sacro Cuore, perché sia destinato ad iniziative indicate dall’Assemblea stessa.

Art. 20

L’applicazione del presente Statuto è disciplinata da apposito Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Centrale.

Art. 21

Ogni modifica allo Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea straordinaria, convocata a norma dell’art. 8, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Ogni modifica al Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Centrale.

Scarica lo Statuto A.A.S.P.U.C.